In questo articolo potrete trovare le cose da poter fare e non da poter fare, se avete altre domande scrivete nei commenti e vi verrà fornita l'aeguata risposta.
Partiamo dai nonni:
I nonni che devono andare a prendere i nipoti all'interno del proprio Comune o in un altro comune, perchè i propri figli lavorano, possono andare?
- Si, lo spostamento è consentito solo per necessità.
Obligatorio portare con se l'autocertificazione/documentazione che comprovi la necessità dello spostamente.
I genitori seprati possono incontrarsi per prendere il proprio figlio a casa dell'altro genitore?
- Si, Lo spostamento è consentito solo per necesità.
Obligatorio portare con se l'autocertificazione/documentazione che comprovi la necessità dello spostamente.
I lavoratori dipendenti possono recarsi sul posto di lavoro?
- Lo spostamento è consentito per motivi di lavoro.
Obligatorio portare con se l'autocertificazione/documentazione che comprovi la necessità dello spostamente.
I liberi professionisti o lavoratori autonomi possono spostarsi per lavoro?
- Lo spostamento è consentito solo per esigente lavorative.
Obligatorio portare con se l'autocertificazione/documentazione che comprovi la necessità dello spostamente.
Chi ha i genitori anziani può recarsi a casa loro per accudirli?
- Si. Spostamento consentito solo per necessità.
Obligatorio portare con se l'autocertificazione/documentazione che comprovi la necessità dello spostamente.
Decreto ministeriale 9 marzo 2020
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;
resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421